IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito  il  parere  del consiglio regionale della Valle d'Aosta,
espresso nella seduta del 5 aprile 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione e per la funzione pubblica;
                                Emana
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
  Sostituzione dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196

  1.  L'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  33.  - 1. La regione istituisce con legge l'Istituto regionale
di   ricerca   educativa   (IRRE),  con  funzioni  di  supporto  alle
istituzioni  ed  all'amministrazione  scolastica  nei  settori  della
ricerca educativa, della ricerca sulla formazione del personale della
scuola,  della documentazione didattico-pedagogica e dell'innovazione
degli ordinamenti scolastici.
2.  Le competenze amministrative in materia di iniziative finalizzate
ad   innovazioni   riguardanti   gli   ordinamenti   scolastici  sono
esercitate,  previa  reciproca  intesa, dallo Stato o dalla regione a
seconda  che si tratti di iniziative da realizzare nelle scuole della
regione sulla base di programmi statali o regionali".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 giugno 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              De   Mauro,   Ministro  della  pubblica
                              istruzione
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
                                  Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - La  legge  16 maggio  1978,  n.  196, reca: "Norme di
          attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta".
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - La  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  4,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59 del 10 marzo
          1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
              - La  legge  costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del
          25 settembre  1993;  l'art.  48-bis,  aggiunto  dall'art. 3
          della  legge  costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il
          seguente:
              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso".
          Nota all'art. 1:
              - Per  l'argomento  della legge 16 maggio 1978, n. 196,
          vedasi in nota al titolo.